Know how aziendale: cos’è e perché va tutelato

Know how aziendale, cosa significa

Per know-how aziendale si intende l’insieme delle informazioni e delle modalità operative che l distinguono dalle altre imprese. Letteralmente di traduce con “sapere come”: sta ad indicare sia le conoscenze tecnico-industriali sia quelle di gestione d’impresa o di marketing.

L’attenzione si pone, in particolare, sulle cosiddette tacit knowledge (le conoscenze tacite) che sono quelle informazioni segrete che pongono l’azienda in una situazione di vantaggio.

Perchè tutelare il know how

La tutela del know-how per aziende è diversa da Paese a Paese In particolare, in Italia non è un diritto tutelato in assoluto ma solo in determinate circostanze previste dalla legge o stabilite da un contratto. Il decreto legislativo n.198/96 ha previsto una norma di diritto civile che tutela il segreto d’impresa e, quindi, anche del know-how poiché contiene informazioni segrete.

La norma, inserita nell’art. 6-bis della Legge invenzioni, stabilisce che: costituisce atto di concorrenza sleale, ed è pertanto vietata, la rivelazione, l’acquisizione o l’utilizzo di informazioni aziendali segrete, in modo contrario alla correttezza professionale, sempre che l’interessato abbia adottato misure ragionevolmente idonee a mantenere tali informazioni segrete.

Si nota immediatamente la differente tutela riservata al segreto e quella riservata al brevetto. I brevetti, infatti, sono tutelati a prescindere dall’atteggiarsi della condotta, mentre le informazioni segrete sono tutelate solo in caso di comportamenti professionalmente scorretti (concorrenza sleale, o se c’è un lesione del segreto d’impresa).

Di per sé non è illecito raccogliere informazioni tecniche attraverso lo studio di prodotti già immessi sul mercato da aziende concorrenti (reverse engineering), ma costituisce illecito se queste conoscenze vengono utilizzate per creare prodotti che imitano quelli studiati (art. 2598 n.1 cod. civ.) o che ne violino il brevetto.

Durante la fase delle trattative è consigliabile che il licenziante proponga un accordi di segretezza con il licenziatario prevedendo, possibilmente, una penale come deterrente alla divulgazione di informazioni riservate.

Inserire una penale può essere utile anche per quantificare i danni causati dall’inadempimento della clausola. Come ulteriore tutela, nella fase precontrattuale il licenziante dovrebbe condividere solo le informazioni tecniche necessarie per la conclusione del contratto, senza divulgare quelle segrete.

Per evitare future contestazioni da parte del licenziatario si può inserire nel contratto una descrizione completa del know-how, senza però divulgare le informazioni tecniche segrete. In caso contrario, il licenziatario potrebbe sospendere qualsiasi obbligo contrattuale adducendo il pretesto di non aver ricevuto chiare informazioni al momento della firma del contratto.

L’identificazione del know-how è prevista dagli articoli 1.3 u.c., 1.4 u.c., 10.1 e 10.4 del Regolamento CE n° 240/96 del 31 gennaio 1996 sull’applicazione dell’art.85 (3) del Trattato a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (in seguito “Reg. CE “).

Identificare il know-how, però, può rivelarsi un’operazione complessa essendo costituito essenzialmente da conoscenze. Esistono due modi per descrivere efficacemente il know-how nel contratto:

  •   riportare un elenco analitico delle informazioni che verranno trasmesse al licenziatario dopo la firma del contratto;
  •   indicare lo scopo della comunicazione del know-how.

È, però, da preferire il primo metodo che aderisce meglio alle prescrizioni del Reg. CE (art. 10.4).