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Il contratto di assicurazione

Le persone (o la società di persone o di capitali) che sottoscrivono una polizza assicurativa, hanno l’obbligo di corrispondere, di pagare quindi un importo (che è il così detto premio assicurativo) alla società assicuratrice.

La stipulazione di una polizza infatti prevede che il rischio in capo alla persona che ha stipulato la polizza si sposti sulla società di assicurazione, la quale si vede corrisposto un importo (come detto premio assicurativo) impegnandosi ad accollarsi un rischio prestabilito (il rischio per il quale il contraente si assicura) fino ad un determinato capitale assicurato, detto anche massimale assicurativo.

I termini di capitale assicurato e massimale assicurativo hanno due specifici significati da non rischiare di confondere.

Il capitale assicurato corrisponde infatti alla copertura massima offerta dall’assicurazione in caso di sinistro, mentre il massimale assicurativo consiste in un tetto massimo entro il quale agisce la compagnia di assicurazione, ovvero l’importo che viene effettivamente pagato dall’assicurazione in caso di sinistro o verificarsi del fattore rischio.

Il contratto d’assicurazione appartiene alla categoria dei cosiddetti contratti consensuali, cioè quei contratti che derivano esclusivamente dall’accordo tra il soggetto assicuratore e quello assicurato senza la necessità di altre formalità.

Secondo gli artt. 1882 e 1917 del Codice Civile italiano, l’assicurazione è un particolare tipo di contratto che impegna l’assicuratore nei confronti dell’assicurato a tre operazioni, tra cui: sollevare l’assicurato dal danno derivante da un sinistro; ad indennizzare l’assicurato in qualità di soggetto civilmente responsabile nei confronti di terzi; a corrispondere una rendita oppure un capitale sotto forma di versamento una-tantum al verificarsi di un particolare evento relativo alla vita umana.

L’impegno dell’assicuratore si formalizza nel momento del pagamento del premio da parte dell’assicurato.

Nell’articolo 1882 si definisce l’assicurato come il soggetto contrattuale che subisce il sinistro e colui verso il quale l’interesse deve essere protetto.

Di solito, e soprattutto nel linguaggio comune, i confondono in materia di assicurazioni impropriamente le persone di contraente e beneficiario.

Il contraente è infatti colui che stipula effettivamente il contratto, mentre il beneficiario è il titolare del diritto alla prestazione di risarcimento, e può corrispondere anche ad un terzo.

Il contraente può infatti nella stipula del contratto nominare sia se stesso come beneficiario, ma anche, e ciò avviene specialmente nell’assicurazione vita, un terzo, che può rispondere alla persona del coniuge, dei figli (eredi diretti), oppure di un terzo esterno.

Tornando nuovamente a parlare dell’imprevedibilità del rischio e del concetto di non controllabilità del verificarsi dello stesso da alcuno, è importante sapere che nella mancanza di questo presupposto, come detto prima di carattere primario, l’assicurazione e quindi il risarcimento economico, sono da considerasi non attuabili.

Come tutti ben possono comprendere la mancanza di queste certezze (imprevedibilità e non controllabilità) potrebbe creare un vizioso circolo di frodi assicurative, eventualità che già così cerca di essere combattuta ed arginata.

Si possono, a conclusione di questa trattazione, individuare due principali categorie d’assicurazione.

La prima è l’assicurazione contro i danni.

In questa categoria si trovano quei contratti mediante i quali l’assicuratore si impegna a pagare una determinata somma in corrispondenza della riduzione del patrimonio dell’assicurato dovuta ad un sinistro e alle responsabilità ad esso collegate.

Tra questi eventi vengono considerati la distruzione, la perdita ed il deterioramento di beni, oppure la riduzione o l’annullamento della possibilità di una persona di produrre reddito (e in questo caso si parla di assicurazione per i danni alla persona), ed infine i danni nei confronti di altri soggetti o a cose di proprietà di altri soggetti, eventualità meglio conosciuta con il nome di assicurazione della responsabilità civile.

La seconda categoria di assicurazioni è quella che riguarda l’assicurazione sulla vita, vale a dire quelle polizze studiate sulla durata della vita umana e nelle quali l’assicuratore si obbliga a pagare un capitale nel caso in cui sopraggiungano o la morte dell’assicurato, o l’assicurato raggiunga una determinata età, oppure si sia raggiunta la scadenza di un termine prefissato.

Per maggiore chiarezza su tutto ciò che riguarda i contratti e le tipologie di assicurazioni è importante rivolgersi a degli esperti che possono essere direttamente le compagnie stesse oppure le figure dei broker assicurativi, tra cui sicuramente è da segnalare Cis Broker di Milano, che sappiano far luce su ogni condizione e possibilità di copertura.